Art. 7.
(Programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale).

      1. Il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale, di seguito denominato «programma», nell'ambito del territorio della città metropolitana di Roma, definisce:

          a) gli interventi volti a migliorare il funzionamento e l'operatività delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica;

          b) gli interventi a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in rapporto alla loro riorganizzazione e al riutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, di tutte le amministrazioni pubbliche;

 

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          c) gli interventi volti all'istituzione di parchi archeologici nonché le misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ricompresi nei medesimi parchi;

          d) gli interventi riguardanti la sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché quelli concernenti le istituzioni internazionali presenti in Italia;

          e) gli interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del Vaticano;

          f) gli interventi che riguardano le università e i centri di ricerca situati nel territorio di competenza, il loro sviluppo e la costituzione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale;

          g) gli interventi volti al potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;

          h) gli interventi in favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità;

          i) gli interventi per la mobilità, attraverso il potenziamento delle diverse forme di trasporto pubblico, in modo da dare vita a un sistema integrato, e gli interventi volti al potenziamento del sistema portuale e aeroportuale di Roma capitale.